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    Lo Statuto della Comunità Montana

     

     
     

    Statuto della Comunità Montana Salto Cicolano - Zona VII
    SEDE FIUMATA di PETRELLA SALTO (PROVINCIA DI RIETI )

    Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

    Articolo 1 - Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana

    1 Dall'unione dei comuni montani di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino, i cui territori ricadono nella zona omogenea delimitata dall'articolo 3, comma 1, sub d), dell'allegato A alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, è costituita la Comunità Montana Salto Cicolano, Zona VII, di seguito denominata Comunità Montana, ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio di funzioni proprie o delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali.
    2 Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.
    3 La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.
    4 La Comunità Montana collabora con lo stato, la provincia, la città metropolitana, i comuni e le altre comunità montane e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
    5 La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

    Articolo 2 - Territorio, popolazione e sede

    1 Il territorio della Comunità Montana é costituito dall'insieme dei territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1.
    2 Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana é ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall'articolo 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni.
    3 La popolazione della Comunità Montana é costituita dall'insieme della popolazione residente sui territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'articolo 1.
    4 La Comunità Montana ha sede nel comune di Petrella Salto località Fiumata.
    5 La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

    Articolo 3 - Stemma

    1 La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comunità Montana Salto Cicolano" e con il marchio identificativo rappresentato da un'aquila stilizzata costituita dalle lettere iniziali della propria denominazione.
    2 L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

    Articolo 4 - Funzioni

    1 La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni.
    2 Spetta alla Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
    3 La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompresa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri enti.

    Articolo 5 - Programmazione

    1 La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate:
    a) informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti;
    b) assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
    c) promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.
    2 I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

    Articolo 6 - Principi di trasparenza

    1 La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.
    2 A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, e dalla legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.
    3 La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all'assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.
    4 La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.

    Articolo 7 - Albo pretorio

    1 Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione delle proprie deliberazioni, degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    2 La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

    Titolo II - AUTONOMIA NORMATIVA

    Capo I - STATUTO

    Articolo 8 - Carattere e contenuto

    1 Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge statale e regionale, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Comunità Montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.
    2 Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali della Comunità Montana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

    Articolo 9 - Interpretazione

    1 Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
    2 E' ammesso il ricorso all'intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio della Comunità Montana.
    3 Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

    Articolo 10 - Approvazione e modifiche

    1 Lo statuto é deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

    Articolo 11 - Pubblicazione

    1 Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
    2 Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione e sull'albo pretorio della Comunità Montana, anche sull'albo pretorio dei comuni membri.

    Capo II - REGOLAMENTI

    Articolo 12 - Norme generali

    1 Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, gli organi della Comunità Montana adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
    2 Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio della Comunità Montana che la esercita su iniziativa della giunta o di un quinto dei consiglieri in carica.
    3 La delibera di approvazione del regolamento é adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
    4 I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.
    5 Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
    6 I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'articolo 9 per l'interpretazione dello statuto.

    Titolo III - ORDINAMENTO STRUTTURALE

    Capo I - ORGANI POLITICI

    Sezione I - Articolazione degli organi

    Articolo 13 - Organi della Comunità Montana

    1 La Comunità Montana ha un organo rappresentativo denominato Consiglio, un organo esecutivo denominato Giunta e un Presidente.

    Sezione I - Del consiglio

    Articolo 14 - Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo del consiglio

    1 Il consiglio della Comunità Montana è composto da numero 21 consiglieri, dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all'insediamento del nuovo. Entro il termine ultimo di scadenza della durata del consiglio della Comunità Montana, ciascun comune membro provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti con le modalità di cui al comma 3.
    2 Il consiglio é costituito esclusivamente da amministratori dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli garantendo la rappresentanza delle minoranze.
    3 Ogni comune é rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti dai rispettivi Consigli Comunali col sistema del voto limitato ad una preferenza.
    4 Ogni consiglio comunale provvede, entro e non oltre 45 giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del consiglio della Comunità Montana.
    5 La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dall'acquisizione agli atti della Comunità Montana dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti dei comuni membri che hanno provveduto nei termini indicati al comma 4.
    6 La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e la nomina del presidente e della giunta. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza é assunta dal consigliere che, nella graduatoria dell'anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
    7 In caso di scioglimento di un consiglio comunale, fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalla legge, il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino alla convalida dei successori a seguito dell'acquisizione agli atti della Comunità Montana del relativo provvedimento di nomina da parte del nuovo consiglio comunale.

    Articolo 15 - Adempimenti della prima seduta

    1 Nella prima seduta il consiglio della Comunità Montana, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve procedere alla convalida dei propri componenti accertando gli eventuali casi di incompatibilità con la carica di consigliere.

    Articolo 16 - Attribuzioni e competenze del Consiglio

    1 Il consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei comuni della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    2 Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, é disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
    3 Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del consiglio. Con il regolamento di cui al comma precedente il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
    4 Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali e i regolamenti salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 29, comma 3, lettera b), i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
    b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi di esecuzione del piano, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe e variazioni ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie e gli altri atti di carattere programmatorio;
    c) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi;
    d) lo schema tipo per la disciplina dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità Montana;
    e) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e modificazione di forme associative;
    f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
    g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
    j) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
    k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari ;
    l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
    5 Il consiglio, nei modi stabiliti dal Regolamento, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Comunità Montana e dei singoli assessori.
    6 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d'urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.
    7 Gli atti del consiglio devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.
    8 Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informatori dell'attività dell'ente. Ove il consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'ente deve uniformarvisi.

    Articolo 17 - Diritti e doveri dei consiglieri

    1 Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.
    2 Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento del consiglio disciplina le modalità per l'esercizio, da parte dei consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

    Articolo 18 - Gruppi consiliari

    1 I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
    2 Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 3 consiglieri.
    3 I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.
    4 Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

    Articolo 19 - Commissioni consiliari

    1 Il consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.
    2 Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
    3 In ciascuna commissione deve essere garantita la partecipazione delle minoranze consiliari.
    4 La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.
    5 Il regolamento del consiglio disciplina il numero, il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle commissioni consiliari nel rispetto del criterio di proporzionalità e dei principi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

    Articolo 20 - Nomina rappresentanti - Revoca

    1 La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni che la legge riserva espressamente al consiglio, é effettuata dal consiglio medesimo sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati, anche con riferimento al criterio di pari opportunità uomo - donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze. Il regolamento ne disciplina criteri e procedure.
    2 Il consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, può revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti per ripetute inadempienze degli obblighi assunti in rappresentanza della Comunità Montana, con particolare riguardo alla partecipazione alle attività dell'organo del quale sono componenti ed alla mancata periodica informazione alla Comunità Montana in ordine alle linee di indirizzo perseguite. La revoca può avvenire altresì, valutate le circostanze, a seguito di rinvio a giudizio per reati di grave allarme sociale tali da impedire l'esercizio del mandato fiduciario.

    Articolo 21 - Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana

    1 Fatti salvi i casi di morte, di impedimento permanente o di revoca da parte dei consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti del consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e mancato intervento a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.
    2 Le dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità Montana, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
    3 La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere della Comunità Montana. La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità nella prima seduta successiva alla conoscenza dell'avvenimento.
    4 A seguito del mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio, il Presidente della Comunità Montana, su iniziativa propria o su istanza di un quinto dei Consiglieri, comunica all'interessato la proposta di decadenza. Entro il termine di dieci giorni il consigliere nei cui confronti è stata avanzata la proposta può presentare al presidente proprie giustificazioni o memorie scritte di cui verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata posta in discussione la proposta di decadenza.
    5 Il consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a consigliere della Comunità Montana per tutta la durata del consiglio che l'ha pronunciata.
    6 Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i consigli comunali interessati, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 14, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione di decadenza. I consiglieri decaduti restano comunque in carica sino alla convalida dei successori.

    Sezione III - Delle sedute consiliari

    Articolo 22 - Riunioni ordinarie e straordinarie

    1 Il consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    2 Si riunisce in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta motivata un quinto dei consiglieri della Comunità Montana nel qual caso il presidente è tenuto a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

    Articolo 23 - Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute

    1 Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente della Comunità Montana, con le modalità previste nel regolamento del consiglio.
    2 Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
    3 In seconda seduta è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
    4 Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui per legge e regolamento o con provvedimento motivato non sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, in apposita sala, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione.
    5 Dell'avvenuta convocazione verrà dato pubblico preavviso mediante affissione nell'albo pretorio della Comunità Montana ed in quello di tutti i comuni membri.

    Articolo 24 - Presidenza delle sedute

    1 Il consiglio è presieduto dal presidente della Comunità Montana. In sua assenza o giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente o all'assessore più anziano di età in assenza di entrambi.
    2 Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno secondo le disposizioni regolamentari.

    Articolo 25 - Votazioni e verbalizzazioni

    1 1. Il consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.
    2 Di ogni seduta consiliare è redatto apposito verbale a cura del segretario della Comunità Montana o da chi legittimamente lo sostituisce.
    3 Il verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta ed è portato a lettura ed approvazione del consiglio, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

    Sezione IV - Della Giunta

    Articolo 26 - Composizione ed elezione

    1 La Giunta della Comunità Montana è composta dal presidente e da due assessori.
    2 Il consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vice presidente e gli altri componenti della giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche.
    3 L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri.

    Articolo 27 - Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva

    1 Il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta restano in carica per tutta la durata del consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.
    2 Il voto del consiglio contrario ad una proposta del presidente o della giunta della comunità montana non comporta le dimissioni degli stessi.
    3 Il presidente, il vice presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
    4 La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il presidente della Comunità Montana e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo presidente, di un nuovo vice presidente e di una nuova giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
    5 La mozione di sfiducia, indirizzata al consiglio, è assunta al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente.
    6 La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
    7 Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all'ordine cronologico di presentazione.
    8 L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

    Articolo 28 - Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della giunta

    1 Le dimissioni o la cessazione per altra causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta comporta la decadenza dell'intero organo. La giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo organo ed i termini per l'elezione decorrono dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.
    2 Le dimissioni dalla carica del presidente, del vice presidente e degli assessori, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
    3 Il vice presidente e i singoli assessori possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motivato, dal presidente della Comunità Montana o da almeno 1/3 dei consiglieri ed approvato dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Restano comunque in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma 5.
    4 La perdita della carica di consigliere della Comunità Montana comporta la decadenza da membro della giunta. La decadenza è pronunciata dal consiglio nella medesima seduta nella quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di consigliere.
    5 Alla sostituzione dei componenti della giunta revocati ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge, provvede il consiglio su proposta del presidente con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
    6 I componenti della giunta cessati dalla carica a norma dei precedenti commi restano in carica sino alla nomina dei successori salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

    Articolo 29 - Competenze e attribuzioni della giunta

    1 La giunta collabora con il presidente della Comunità Montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
    2 La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della Comunità Montana o degli organi di decentramento.
    3 La giunta, in particolare:
    a) collabora con il presidente della Comunità Montana nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio e svolge attività propositiva e impulso nei confronti dello stesso;
    b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
    c) definisce gli obiettivi, le priorità, piani, programmi, e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
    d) dirama agli uffici e ai servizi le direttive amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi e verifica il conseguimento dei risultati;
    e) riferisce annualmente al consiglio presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio stesso;
    f) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.

    Articolo 30 - Riunioni della giunta

    1 La giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la giunta può riunirsi nella sede di un comune o di altro ente interessato agli argomenti da trattare.
    2 La giunta é convocata e presieduta dal presidente della Comunità Montana che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
    3 Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
    4 La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

    Sezione V - Del Presidente

    Articolo 31 - Attribuzioni e competenze

    1 Il presidente della Comunità Montana, salvo quanto previsto dall'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
    a) é responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana;
    b) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive alla giunta, al segretario ed agli uffici per assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione;
    c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali provinciali e comunali delegate alla Comunità Montana;
    d) nomina, in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, con le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto, quelli di collaborazione esterna;
    e) propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa dell'ente; a tale scopo promuove e coordina l'attività dei membri della giunta;
    f) convoca e presiede il consiglio stabilendo, d'intesa con la giunta, gli argomenti e le proposte da inserire nell'ordine del giorno;
    g) è garante del rispetto delle norme del regolamento consiliare;
    h) convoca e presiede la giunta di cui assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo;
    i) propone al consiglio la sostituzione motivata del vice presidente o di singoli assessori;
    j) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla giunta e dal consiglio;
    k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
    l) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
    m) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
    n) compie gli atti conservativi della Comunità Montana;
    o) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio della Comunità Montana;
    p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
    2 Il Presidente della Comunità Montana esercita altresì ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

    Articolo 32 - Il vice presidente

    1 Il vice presidente della Comunità Montana coadiuva il presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del D.Lvo n° 267/2000.

    Articolo 33 - Deleghe ai membri della giunta

    1 Il presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della giunta nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza
    2 Ai membri della giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del presidente.
    3 Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. A ciascun membro della giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori o servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per settori, il presidente può attribuire a singoli membri della giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

    Sezione VI - Aspettative, permessi, indennità e rimborsi agli amministratori della Comunità Montana

    Articolo 34 - Norma di rinvio

    1 In materia di aspettative, permessi, indennità di funzione e di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al presidente, al vice presidente, agli assessori e ai consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    Capo II - UFFICI E PERSONALE

    Articolo 35 - Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana

    1 All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 265 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle contenute al Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle contenute nel presente statuto.

    Articolo 36 - Principi organizzativi

    1 La Comunità Montana organizza la struttura dei propri uffici sulla base dei seguenti criteri:
    a) creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell'approvigionamento delle risorse;
    b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
    c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
    d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire, mediante formule appropriate;
    e) superamento del sistema gerarchico funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi;
    2 Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
    a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
    b) la dotazione organica e le modalità di accesso agli impieghi;
    c) il segretario generale-direttore;
    d) i responsabili dei servizi;
    e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
    f) i casi di incompatibilità;
    g) gli organi collegiali;
    h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

    Articolo 37 - Rapporti tra organi politici Segretario Generale e Responsabili dei Servizi

    1 Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
    2 Al Segretario generale della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultatola gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
    3 I rapporti tra organi politici, Segretario generale - direttore e Responsabili dei Servizi, sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

    Articolo 38 - Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni

    1 Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione, attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

    Articolo 39 - Il Segretario generale-direttore

    1 La Comunità Montana si avvale di un segretario generale - direttore titolare dipendente di ruolo.
    2 Il segretario della Comunità Montana deve possedere i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali ed è reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento.
    3 Il segretario, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal Presidente:
    a) ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica;
    b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività;
    c) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
    d) partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;
    e) cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
    f) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana é parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa;
    g) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente;
    h) coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali;
    i) esercita ogni altra funzione attribuitagli espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    4 Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, la giunta nomina, tra i funzionari dell'ente di qualifica adeguata, un vice segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione.
    5 Il vicesegretario, qualora non abbia i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali, non è abilitato a rogare gli atti e i contratti della Comunità Montana.

    Articolo 40 - Responsabili dei servizi

    1 Ciascun servizio, individuato dal regolamento, é affidato dal presidente, sentito il parere del segretario generale-direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
    2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della sostituzione é attribuito con determinazione dal segretario generale-direttore.

    Articolo 41 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

    1 Il Presidente della Comunità Montana, previa delibera della Giunta, può conferire, anche al di fuori della dotazione organica e in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all'interno delle tecnostrutture.

    Capo III - ATTI AMMINISTRATIVI

    Articolo 42 - Forma degli atti amministrativi

    1 Gli atti amministrativi del consiglio e della giunta sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
    2 Gli atti amministrativi del presidente e dei dirigenti sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
    3 Alle deliberazioni della Comunità Montana si applicano le norme contenute nel Capo I del Titolo VI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la precisazione che per il quorum di cui all'articolo 127 si fa riferimento al comune con popolazione pari alla popolazione montana della Comunità Montana.
    4 Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 49 e all'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    5 Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono, su base annua, numerate secondo l'ordine cronologico.

    Capo IV - ORGANO DI REVISIONE

    Articolo 43 - Il revisore dei conti

    1 Il consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un revisore dei conti scelto tra le categorie indicate dalla legge.
    2 Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all'incarico ricevuto.
    3 L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.
    4 La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.
    5 La revoca della nomina è deliberata dal consiglio dopo la formale contestazione, da parte del presidente, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni
    6 Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio, all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.
    7 Il revisore dei conti, in conformità alla legge, allo statuto ed al regolamento di contabilità:
    a) collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
    b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell'ente e delle istituzioni dipendenti in piena autonomia e con la diligenza del mandatario;
    c) ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari alla funzione di controllo e di vigilanza ed ai relativi uffici; risponde della verità delle loro attestazioni.;
    d) ha diritto di assistere alle sedute del consiglio e degli altri organi della Comunità Montana e delle istituzioni dipendenti;
    e) verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili e degli atti gestionali;
    f) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio;
    g) quando lo ritenga necessario, trasmette al consiglio una relazione contenente rilievi e proposte utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Tale relazione sarà, comunque, redatta ed allegata al rendiconto di gestione e del conto consuntivo rimesso per l'esame del consiglio.
    8 Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Revisore e l'esercizio delle funzioni.

    Capo II - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

    Articolo 50 - Forme di gestione

    1 La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
    2 Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
    3 La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle forme e secondo le modalità previste nel Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nell'articolo 36 della Legge Regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

    Titolo IV - STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

    Capo I - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

    Articolo 44 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione

    1 Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 5, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
    2 Tale modalità esplicativa dell'azione della comunità montana è mirata a:
    a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
    b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
    c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
    d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea:
    e) armonizzare l'azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
    f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
    g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.
    3 In particolare:
    a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
    b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

    Articolo 45 - Documenti programmatici

    1 Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile la Comunità Montana adotta avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:
    a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
    b) il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;
    c) il programma annuale operativo di attuazione.

    Articolo 46 - Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico

    1 La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dall'articolo 30 della della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.
    2 Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della comunità montana:
    a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
    b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
    c) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
    d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

    Articolo 47 - Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

    1 In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

    Articolo 48 - Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata

    1 Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.
    2 Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.
    3 A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
    4 Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

    Articolo 49 - Programmi annuali operativi di attuazione

    1 Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

    Capo II - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

    Articolo 50 - Forme di gestione

    1 La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
    2 Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
    3 La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle forme e secondo le modalità previste nel Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nell'articolo 36 della Legge Regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

    Articolo 51 - Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

    1 La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    Articolo 52 - Adesione all'UNCEM e ad altre associazioni di enti locali

    1 Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 270, 271 e 272 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità Montana aderisce all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani e può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

    Capo III - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

    Articolo 53 - Autonomia finanziaria

    1 La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Parte seconda, che si applica anche alle comunità montane.
    2 I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
    3 Ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la finanza della Comunità Montana è costituita da:
    a) trasferimenti correnti dallo stato e dalla regione;
    b) quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal consiglio comunitario nella delibera di approvazione del bilancio;
    c) tasse e diritti per servizi pubblici;
    d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
    e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
    f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
    g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
    h) altre entrate.
    4 Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale della montagna disciplinato dall'articolo 58 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

    Articolo 54 - Il tesoriere

    1 La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.
    2 Il tesoriere della Comunità Montana è nominato dal consiglio secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.

    Articolo 55 - Controllo di gestione

    1 Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
    2 La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a misurare periodicamente:
    a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
    b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati ;
    c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta ;
    d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

    Titolo IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

    Capo I - INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

    Articolo 56 - Diritti

    1 La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela dei cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

    Capo II - GARANZIE E STRUMENTI

    Articolo 57 - Diritto all'informazione

    1 A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
    2 La Comunità Montana istituisce, a termini dell'articolo 24 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio dì partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

    Articolo 58 - Diritto di uguaglianza e imparzialità

    1 L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

    Articolo 59 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

    1 È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
    2 È altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

    Articolo 60 - Istanze, petizioni, proposte

    1 Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.
    2 Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al presidente della Comunità Montana, devono contenere l'indicazione dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.
    3 Il presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei venti giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto. Qualora ritenga che l'interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile. Delle decisioni del consiglio o della giunta, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall'adozione.

    Articolo 61 - Consultazione popolare

    1 Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni, il consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.
    2 Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi :
    a) questionari;
    b) indagini per campione;
    c) assemblee pubbliche;
    d) coinvolgimento di rappresentanti designati in commissioni consiliari.
    3 Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l'affissione di manifesti in tutti i comuni del comprensorio montano.
    4 Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

    Titolo V - NORME TRANSITORIE FINALI

    Articolo 63 - Entrata in vigore dello statuto

    1 Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della Comunità Montana.
    2 Sino alla entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi le norme dello statuto preesistente purché compatibili con le disposizioni di legge statali e regionali emanate successivamente alla sua approvazione.

    Articolo 64 - Regolamenti di attuazione dello Statuto

    1 Il consiglio della Comunità Montana approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

    Articolo 65 - Verifica dello Statuto

    1 Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio della Comunità Montana procede alla verifica della sua attuazione, promuovendo anche consultazioni con i comuni della Comunità Montana.

    Articolo 66 - Norme Transitorie

    1 Nella fase di prima attuazione dell'art. 8 comma 7 della L.R. n° 20/2008, alla nomina degli assessori componenti la giunta provvede il Consiglio con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana".

     
     

     

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